IL PRETORE
   Dato  atto  che  nessuno  e'  comparso all'odierna udienza di prima
 comparizione del 17 aprile 1996, sciogliendo la riserva che  precede,
 previo  rilievo  che  lo  scioglimento della stessa e' tardivo per il
 carico di lavoro del giudicante, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata il 22 dicembre 1995.
   In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare
 applicazione  della  norma  dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., nel
 testo risultante dalla inopinata  modificazione  apportata  dall'art.
 4,  comma  1-bis  del  d.-l.  18 ottobre 1995, n. 432 come convertito
 dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace  fin  dal  21
 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.